Art. 31 — Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

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Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. La CONSOB disciplina, con regolamento:

  • a)l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;
  • b)le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita';
  • c)i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso e' soggetto;
  • d)le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario;
  • e)le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  • f)le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
  • g)le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta;
  • h)le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11240/2025

    29 aprile 2025

    In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

    Art. 31 · Art. 2049 c.c. · Art. 1227 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 50 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 29 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 21 marzo 2025 — 29 aprile 2026per un anno
  3. 24 gennaio 2020 — 21 marzo 2025per 5 anni
  4. 26 agosto 2017 — 24 gennaio 2020per 2 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 26 agosto 2017per un anno
  6. 9 aprile 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  7. 18 agosto 2009 — 9 aprile 2014per 5 anni
  8. 1 novembre 2007 — 18 agosto 2009per un anno
  9. 12 gennaio 2006 — 1 novembre 2007per un anno
  10. 29 febbraio 2004 — 12 gennaio 2006per un anno
  11. 26 marzo 1998 — 29 febbraio 2004testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art31 · fonte del testo

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