Art. 212 — Disposizioni in materia di privatizzazioni

Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' sostituito dal seguente: "La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

Testo vigente dal 26 marzo 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art212 · fonte del testo

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