Art. 192 — Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

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Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

  • a)non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;
  • a-bis)viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
  • a-ter)viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;
  • b)esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110.
  • b-bis)viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146)).

Testo in vigore dal 6 novembre 2009 al 27 giugno 2015

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2007 al 6 novembre 2009. 46 parole tolte, 53 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;

aggiunto: a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;

b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. tolto: Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art192 · fonte del testo

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