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I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art183 · fonte del testo

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