Art. 175 — Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societa' di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societa' assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art175 · fonte del testo

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