Art. 177 — Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 7 aprile 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art177 · fonte del testo
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