Art. 174-bis — Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Abrogato dal 7 aprile 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 7 aprile 2010. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I responsabili della revisione delle societa' con azioni quotate, delle societa' da queste controllate e delle societa' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilita' data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena e' aumentata fino alla meta'. 3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da' o promette l'utilita' nonche' agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della societa' assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fattoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art174bis · fonte del testo
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