Art. 175 — Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Abrogato dal 16 aprile 2002
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Abrogato dal 16 aprile 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societa' di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societa' assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art175 · fonte del testo
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