Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 9 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a)alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • b)alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • c)agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio e nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
  • d)alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 9 aprile 2014

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 20 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio tolto: e aggiunto: ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei tolto: soci aggiunto: titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

b) alle societa' tolto: e aggiunto: ed agli enti di qualsiasi natura che tolto: partecipano al capitale dei aggiunto: possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei tolto: soci aggiunto: titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

c) agli amministratori delle societa' e degli enti tolto: che partecipano al capitale delle SIM, delle aggiunto: titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio e tolto: delle aggiunto: nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;

d) alle societa' fiduciarie che tolto: partecipano al capitale delle aggiunto: abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art17 · fonte del testo

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