Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a)alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • b)alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • c)agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
  • d)alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale delle societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

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