Art. 14 — Partecipanti al capitale

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Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15,comma 1, nelle SIM e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV ((e delle Sicaf)). Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV ((e le Sicaf)) si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 106 In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1. 106 In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 106

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

106

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 5, lettere a), b) e c)) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.»".

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 9 aprile 2014. 6 parole aggiunte.

… e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV aggiunto: e delle Sicaf. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV aggiunto: e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma 5, lettere a), b) e c)) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art14 · fonte del testo

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