Art. 128 — Denuncia al collegio sindacale e al tribunale
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale. La denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409, primo comma, del codice civile puo' essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art128 · fonte del testo
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