Art. 126 — Convocazioni successive alla prima

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. (( Qualora lo statuto preveda la possibilita' di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non e' indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

Testo vigente dal 17 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012. 21 parole tolte, 102 parole aggiunte.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. tolto: Salvo il caso di assemblea in unica convocazione aggiunto: Qualora lo statuto preveda la possibilita' di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non e' indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea tolto: puo' essere nuovamente convocata aggiunto: in seconda o successiva convocazione e' tenuta entro trenta giorni. In tal caso tolto: il termine stabilito aggiunto: i termini previsti dall'articolo 125-bis, tolto: comma 1, e' ridotto a dieci aggiunto: commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purche' l'elenco delle materie da trattare non venga modificatoaggiunto: . Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art126 · fonte del testo

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