Art. 125 — Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della societa', deliberare di non procedere alla convocazione. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, puo' ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. Se la richiesta e' fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art125 · fonte del testo
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