Art. 147-ter — Elezione degli amministratori con il voto di lista

Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate ((; per le societa' cooperative la misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135)) ((...)). Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla societa', entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarita' della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 e' determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. 133 Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). 93 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. ((Nelle societa' che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione)), il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ((ai sensi dell'articolo 148, commi 2 e 3)). Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per ((i componenti dell'organo di controllo)) ((dall'articolo 148, comma 2)), nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' ((che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione)), per le quali rimane fermo il disposto ((dell'articolo 2409-septiesdecies, primo comma)), del codice civile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). ((L'amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza e' dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non e' sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza e' pronunciata dall'organo di amministrazione.))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 2011, n. 120

41

La L. 12 luglio 2011, n. 120 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

93

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 304) che "Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni".

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera v)) che nel presente articolo "al comma 1-bis, ultimo periodo, le parole: «La relativa comunicazione puo' essere prodotta» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione ai sensi dell'articolo 83-quinquies puo' essere trasmessa»".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 29 aprile 2026. 52 parole tolte, 89 parole aggiunte.

… le societa' cooperative la misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.aggiunto: ... Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza … almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.aggiunto: . Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a … deposito purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. tolto: 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato … sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. tolto: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema monistico aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. Salvo quanto previsto dall'articolo … hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle societa' tolto: organizzate secondo il sistema monistico aggiunto: che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi tolto: 3 e 4 aggiunto: 2 e 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In aggiunta a quanto … da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i tolto: sindaci aggiunto: componenti dell'organo di controllo dall'articolo 148, comma tolto: 3 aggiunto: 2, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di … di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' tolto: organizzate secondo il sistema monistico aggiunto: che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, tolto: secondo aggiunto: primo comma, del codice civile. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. L'amministratore indipendente chetolto: , successivamente alla nomina, perda aggiunto: dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza tolto: deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica aggiunto: e' dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non e' sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza e' pronunciata dall'organo di amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

    Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera v)) che nel presente articolo "al comma 1-bis, ultimo periodo, le parole: «La relativa comunicazione puo' essere prodotta» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione ai sensi dell'articolo 83-quinquies puo' essere trasmessa»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art147ter · fonte del testo

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