Art. 121 — Disciplina delle partecipazioni reciproche

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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto di estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle due societa' ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. (( Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate. )) Se un soggetto detiene una partecipazione ((in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2)) in una societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b). I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 24 gennaio 2020

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 2012 al 21 agosto 2014. 18 parole tolte, 78 parole aggiunte.

tolto: 1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche … e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. tolto: Il limite del due per cento aggiunto: In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto di estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle due societa' ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per centoaggiunto: , ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento tolto: del due per cento aggiunto: della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate. Se un soggetto detiene una partecipazione tolto: superiore al due per cento del capitale aggiunto: in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art121 · fonte del testo

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