Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

  • a)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
  • b)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
  • c)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 276/2016

    Questione infondata
    16 dicembre 2016

    L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli censurando la mancata previsione di una soglia di pena - analoga a quella stabilita ai fini dell'incandidabilità dei parlamentari - per la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, va circoscritto all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, direttamente applicabile nei giudizi a quibus (nei quali si controverte di sospensioni derivanti da condanne non definitive), dovendo escludersi che siano oggetto di censura anche gli artt. 1, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs., giacché il primo, recando la disciplina applicabile ai parlamentari nazionali ed europei, funge da tertium comparationis, mentre il secondo - in tema di incandidabilità da condanna definitiva - rileva solo come norma alla quale il citato art. 8 rinvia per individuare le cariche soggette alla sospensione e i reati per i quali la condanna non definitiva fa scattare tale misura.

    Art. 7 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 8 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 11 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235~art1 · fonte del testo

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