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[1]Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.

[2]L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 18.000.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 8 novembre 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 320/1989

    Questione infondata
    6 giugno 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 74 del T.U. approvato con d P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni: Codice postale e delle telecomunicazioni) sollevata con l'ordinanza in epi…

    Art. 81 cost. · Art. 74 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art74 · fonte del testo

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