Articolo abrogato dalla l. 29 gennaio 1992, n. 58.
Abrogato dal 20 febbraio 1992
Articolo abrogato dalla l. 29 gennaio 1992, n. 58.
Abrogato dal 20 febbraio 1992
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il potere spettante al Governo di determinare l'entità delle tariffe telefoniche non può essere esercitato se non uniformandosi alle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, adottate in base ad elementi di natura tecnica che escludono lo sconfinamento in valutazioni riservate al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in violazione del principio di riserva di legge relativa sancito dall'art. 23 Cost., dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui, nel delegare all'autorità amministrativa l'onere di determinare l'entità delle tariffe telefoniche, non stabilirebbe criteri di base e linee generali idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore). - SS. nn. 72/1969; 103/1957.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 23 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione attesoché è inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 23 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche), nella parte in cui stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto è stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c., e dovendosi perciò considerare esaurito il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo. - S. n. 186/1976, O. n. 117/1983.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo sistema per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., in quanto detta questione è stata prospettata contestualmente all'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ai sensi dell'art. 702 st. cod., e il giudizio a quo, di conseguenza, deve considerarsi esaurito. - S. n. 186/1976.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 23 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 702 c.p.c.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., essendo stata proposta dopo che ne era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione. Per questo stesso motivo, peraltro, la stessa questione, in altri giudizi, è già stata ritenuta inammissibile. - V. s. n. 186 del 1976.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Poiché il ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione alla stessa normativa concernente la giurisdizione. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione investiva proprio il potere del giudice, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ad emettere provvedimenti d'urgenza). Cfr.: sentt. nn. 221 del 1972, 135 del 1975 e 118 del 1976.
Art. 304 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 20 febbraio 1992. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane
tolto: Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni e le eventuali successive variazioni, nonche' le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1992, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art304 · fonte del testo
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