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[1]Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni

[2]Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 39/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui è necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte già dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 185 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art185 · fonte del testo

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