Art. 65 — (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)

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Le opere di conglomerato cementizio armato, normale eprecompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, ((devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico)), che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati:

  • a)il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • b)una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. ((Lo sportello unico restituisce al costruttore)), all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
  • a)i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
  • b)per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • c)l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2002 al 18 giugno 2019

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 164/2015

    Parametro
    15 luglio 2015

    dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 117 cost. · Art. 65 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 88 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 2001 al 25 febbraio 2002. 8 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le opere di conglomerato cementizio armato, normale tolto: e precompresso aggiunto: eprecompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal tolto: direttore dei lavori aggiunto: costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico …

… le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. Lo sportello unico restituisce al tolto: direttore dei lavori aggiunto: costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art65 · fonte del testo

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