Art. 73 — (L) Responsabilità del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
[1]Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001
