Art. 66 — (L) Documenti in cantiere (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art66 · fonte del testo

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