Art. 34 — (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

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Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 30 maggio 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20807/2025

    23 luglio 2025

    Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'abrogato art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 e al comma 1 del vigente art. 34-bis dello stesso d.P.R., che stabiliscono i limiti entro i quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non integrano violazioni edilizie, attengono al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste e sono, pertanto, destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati.

    Art. 34 · Art. 34-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 152 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2018 al 17 luglio 2020. 39 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'. tolto: Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art34 · fonte del testo

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