Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci. Tali quote sono utilizzate per le finalita' previste dalla presente legge. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art70 · fonte del testo

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