Art. 11 — Norme integrative regionali

Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

  • a)definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;
  • b)definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;
  • c)prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

Testo vigente dal 19 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-01-11;23~art11 · fonte del testo

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