Art. 2 — (L) Competenze delle regioni e degli enti locali

Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 282/2014

    Parametro
    17 dicembre 2014

    dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 2 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 4 Legge urbanistica · Art. 7 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art2 · fonte del testo

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