Art. 76 — Rimedi giurisdizionali

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[1]Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza e' il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

[2]Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art76 · fonte del testo

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