Art. 61 — Analisi ed esame tecnico delle merci
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dello operatore; essere identificati con i sigilli della dogana e dello interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72. In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e sempreche' non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dalla importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sara' prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette. Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalita' indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovra' curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali. Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana, promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art61 · fonte del testo
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