Art. 296 — Recidiva nel contrabbando
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle leggi in materia doganale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto con sent. n. 5 del 1977, è stata dichiarata infondata identica questione sollevata nei medesimi termini.
Art. 3 cost. · Art. 296 Testo unico in materia doganale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla metà a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversità di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalità del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre è evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalità del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicità o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 296 Testo unico in materia doganale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' a due terzi. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando e' regolata dal codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art296 · fonte del testo
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