Art. 292 — Altri casi di contrabbando
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024
