Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7

della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e

commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi esteri) promosso con

ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dalla Corte d'Appello di Napoli

nel procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiotis ed altri,

iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, del

5 novembre 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Panagopoulos Canagiotis ed altri, imputati del reato di contrabbando

aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito

dagli artt. 292 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte

d'appello di Napoli con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n.

622 del 1986) sollevava questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli

artt. 3 e 11 Cost.;

che la Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava

l'istituzione di nuovi dazi doganali, o di tasse equivalenti, mentre

il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di

escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine agli

approvvigionamenti ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine,

vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali;

che secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 3 l. n. 724

del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dalla detta

Comunità economica, una "sovrimposta di confine" equivalente ad un

dazio doganale, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e

95 del Trattato CEE;

che inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi

importati, depositi di distribuzione soggetti ad autorizzazione

dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art.

37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti

dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le

posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7,

infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando

per cui si procedeva in sede penale;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.

Considerato preliminarmente che la denuncia del giudice a quo

concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957,

istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi che le

norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme

comunitarie, bensì direttamente il principio fondamentale,

ricavabile in particolare dagli artt. 12, 37 e 95 del Trattato

stesso, secondo cui compito principale della Comunità è quello di

promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il

graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo

sviluppo armonico della loro attività economica;

che conseguentemente (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22

febbraio 1985 nn. 47 e 48, 20 marzo 1985 n. 81, 19 dicembre 1986 n.

275) la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni

sottoposte al suo esame;

che nel merito le questioni sono state già decise da questa

Corte, la quale nella sent. n. 286 del 1986 ha osservato come la

"sovrimposta di confine", di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del

1975, non sia un dazio doganale, vietato dal Trattato, bensì trovi

corrispondenza nell'imposta di consumo gravante sui tabacchi di

produzione nazionale e serva a parificare il trattamento tributario

di questi ultimi a quello dei tabacchi di produzione CEE (cfr. artt.

1 e 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 e l. 7 marzo 1985 n. 76), evitando

così ogni ingiustificata discriminazione;

che pertanto le questioni si appalesano manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724,

sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte

d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto

già decise con sent. n. 286 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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