Art. 210 — Bolletta di reimportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981. Leggi il testo vigente →

Per la reimportazione di merci temporaneamente esportate, oltre alla bolletta di temporanea esportazione, deve essere presentata dichiarazione, nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo La dichiarazione deve altresi' indicare la data e il numero della bolletta di temporanea esportazione della quale si domanda lo scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa. Riconosciuta l'identita' delle merci in confronto con quelle esportate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di reimportazione".

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art210 · fonte del testo

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