Art. 208 — Criteri per liquidazione diritti alla reimportazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024. 287 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'importo della detrazione, stabilita al secondo comma del precedente articolo, va calcolato tenendo conto:
tolto: a) della quantita' e della qualita' delle merci temporaneamente esportate;
tolto: b) del valore delle merci temporaneamente esportate e delle aliquote dei diritti doganali in vigore alla data dell'accettazione della dichiarazione di reimportazione ovvero, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 206-ter, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione temporanea. Nel caso in cui le merci temporaneamente esportate possano all'atto della loro importazione nel territorio doganale, essere classificate in una sottovoce tariffaria che preveda un'aliquota speciale in funzione di una destinazione particolare, detta aliquota si applica a tali merci ove alle stesse sia stata assegnata una tale destinazione nel Paese in cui ha avuto luogo l'operazione di perfezionamento. Qualora i prodotti da reimportare beneficino di un regime preferenziale tariffario per il fatto che all'importazione definitiva si applica un regime del genere nei confronti del Paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi, le aliquote dei diritti all'importazione da considerare per il calcolo dell'importo da dedurre sono quelle che sarebbero applicabili se le merci temporaneamente esportate soddisfacessero alle condizioni alle quali puo' essere accordato il suddetto regime preferenziale tariffario. Se esiste un dazio convenzionale e se l'aliquota di tale dazio e' inferiore a quella del dazio autonomo, l'aliquota da considerare per il calcolo della detrazione e' quella del dazio convenzionale. Nel caso in cui le merci reimportate siano vincolate o nuovamente vincolate al regime della temporanea importazione ai sensi dell'art. 185, secondo comma, la data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione vale quale data di accettazione della dichiarazione di reimportazione ai fini di cui al primo comma del precedente articolo e del primo comma, lettera b), del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art208 · fonte del testo
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