Art. 141 — Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 228 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dogana puo' consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana. Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'art. 57, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, e designata la dogana di destinazione delle merci. A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il proprietario deve prestare cauzione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce. La dogana di partenza, eseguito l'accertamento, applica, per assicurare l'identita' e l'integrita' della merce, piombi od altri contrassegni ai colli, ai contenitori od ai veicoli, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento di esecuzione del presente testo unico o nelle convenzioni internazionali. Adempiute le formalita' prescritte nei precedenti commi la dogana rilascia la "bolletta di cauzione", la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione definitiva, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione. Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette "lasciapassare di merci estere".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art141 · fonte del testo
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