Art. 213 — Mancata reimportazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni dell'art. 211, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art213 · fonte del testo
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