Art. 206 — Reimportazione di merci che non hanno subito i previsti trattamenti

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L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea esportazione puo', quando le circostanze lo giustificano, consentire che le merci temporaneamente esportate siano reimportate, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, ancorche' non abbiano ricevuto, in tutto o, in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione. Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 221, puo' stabilire casi in cui e' consentito reimportare, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, merci che abbiano ricevuto all'estero un trattamento diverso da quello previsto.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art206 · fonte del testo

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