Art. 146 — Spedizione di merci in transito
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le merci in transito attraverso il territorio doganale dello Stato si applicano le norme stabilite nel precedente Capo per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra. Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito puo' essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art146 · fonte del testo
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