Art. 2 — Territorio doganale e territori extra-doganali

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Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. Il mare territoriale e' considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. E' altresi' considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonche' le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 3 gennaio 1978

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 595/1990

    Ha colpito questo articolo
    28 dicembre 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà prov…

    Art. 53 Testo unico in materia doganale · Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 3 Testo unico in materia doganale · Art. 54 Testo unico in materia doganale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 299/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    La valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e` riservata alla discrezionalita` del legislatore, il cui esercizio - se non irrazionale - e` insindacabile in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, ai sensi dell'art. 28, L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2, comma quarto, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui pone il territorio del Comune di Livigno al di fuori del confine doganale dello Stato). - cfr. O. n. 640/1987.

    Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 640/1987

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1987

    La valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e` riservata alla discrezionalita` del legislatore, il cui esercizio e` insindacabile, ai sensi dell' art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, comma quarto, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui pone il territorio del Comune di Livigno al di fuori del confine doganale dello Stato).

    Art. 2 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art2 · fonte del testo

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