Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 254, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16557/2026

    27 maggio 2026

    In tema di accise, i beni costituenti provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) - nella specie gasolio combustibile per la propulsione -, in deroga al principio generale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, si considerano in esportazione definitiva ai sensi dell'art. 254, comma 1, del T.U.L.D., in quanto destinate ad essere consumate a bordo fuori del territorio doganale, a condizione che si tratti di navi mercantili o commerciali, tali presumendosi quelle destinate al trasporto, non equiparabili alle imbarcazioni da diporto, assoggettate a regime speciale, e potendosi ricavare tale destinazione anche sulla base degli impegni contrattuali che individuino linee prestabilite e precise scadenze, salva la prova della simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione.

    Art. 254 · Art. 36 Testo unico in materia doganale

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1978 al 4 ottobre 2024. 324 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile alle unita' italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dall'autorita' marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici gia' accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie. Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana, puo', sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilita' del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art254 · fonte del testo

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