Corte costituzionale

Sentenza n. 595/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma

terzo, ultima parte, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),

promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1990 dal Consiglio di

Stato Sezione IV giurisdizionale sul ricorso proposto dal Ministero

delle Finanze ed altra contro Tacchini Ubaldo, iscritta al n. 508 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Tacchini Ubaldo;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Gregorio Leone e Vittorio Nuzzaci per Tacchini

Ubaldo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio incidentale concernente la

sospensione dell'esecuzione di una sentenza di primo grado, il

Consiglio di Stato, con ordinanza in data 22 maggio 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, comma 1, e 35, comma 1,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, comma 3, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte

in cui non prevede che la sospensione di diritto dalle attività di

spedizioniere doganale, disposta a seguito di mandato di cattura,

cessi con la concessione della libertà provvisoria.

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata impone il

mantenimento della sospensione obbligatoria anche nell'ipotesi in cui

venga concessa la libertà provvisoria, istituto ormai venuto meno,

nonché nei casi di rimessione in libertà di cui all'art. 299

dell'attuale codice di procedura penale. Nello stesso senso, infatti,

sono state interpretate da questa Corte e dalla giurisprudenza della

Cassazione due disposizioni analoghe, nella ratio e nella lettera, a

quella censurata, e cioè rispettivamente: l'art. 39, comma 1, lett.

c), e comma 4, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la

professione di dottore commercialista (sentenza n. 766 del 1988), e

l'art. 139 n. 1 legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente la

professione di notaio (giurisprudenza della Cassazione). Tale

interpretazione risulterebbe ulteriormente avvalorata dal combinato

disposto degli artt. 53, comma 1, lett. b), comma 2 e 3, e 54 del

citato d.P.R. n. 43 del 1973, secondo il quale la sospensione di

diritto per emissione di mandato o ordine di cattura cessa soltanto

con la sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento, di

assoluzione o di condanna alla pena della reclusione per un periodo

inferiore all'anno.

In punto di rilevanza, il giudice remittente disattende la tesi

sostenuta nella pronuncia di primo grado, secondo la quale, per

effetto della sentenza n. 766 del 1988 che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, lett. c), e

comma 4, d.P.R. 27 ottobre 1953, n.1067 (ordinamento della

professione di dottore commercialista), nella parte in cui non

prevedeva che la sospensione di diritto avesse a cessare quando

veniva concessa la libertà provvisoria, deve ora considerarsi,

analogicamente, venuta meno anche la disposizione impugnata nella

stessa parte in cui non consente il riesame della posizione dello

spedizioniere doganale sospeso a seguito di ordine o mandato di

cattura, una volta che l'interessato sia stato rimesso in libertà.

Ad avviso del giudice a quo l'art. 53 del d.P.R. n. 43 del 1973, sul

quale si fonda la propria pronuncia cautelare, deve invece ritenersi

vigente finché non ne venga espressamente dichiarata

l'incostituzionalità diretta o derivata.

La rigidità della misura amministrativa, che rimane ferma

nonostante la concessione della libertà provvisoria, determinerebbe

- secondo quanto già affermato nella citata sentenza di questa Corte

n. 766 del 1988 - un'ingiustificata disparità di trattamento

rispetto alla disciplina prevista per l'equivalente misura cautelare

dell'interdizione provvisoria dalla professione o dal pubblico

ufficio disposta, durante l'istruttoria, ai sensi degli artt. 140

codice penale e 290 codice di procedura penale, per la quale è

comunque stabilito un limite massimo di durata.

La predetta rigidità, inoltre, escludendo l'adattamento del

provvedimento amministrativo di sospensione alle circostanze

concrete, risulterebbe in sé irragionevole e, potendo comportare il

sacrificio ingiustificato del diritto al lavoro del professionista,

si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 3, anche con gli artt.

4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

appellata, che ha preliminarmente rilevato la completa

equiparabilità tra le categorie professionali del commercialista e

dello spedizioniere doganale (entrambi tenuti a superare un esame per

entrare in carriera), con la conseguente possibilità di ritenere che

l'illegittimità costituzionale affermata nella sentenza n. 766 del

1988 in relazione alla prima categoria professionale sussista anche

nei confronti della legge che disciplina la seconda. Né un elemento

di differenziazione fra le due professioni potrebbe rinvenirsi nel

requisito della "fiducia dell'amministrazione", richiesto dall'art.

48 del d.P.R. n. 43 del 1973 per la nomina a spedizioniere doganale;

tale requisito, infatti, non consisterebbe in altro che nell'assenza

di precedenti condanne penali del candidato, le quali, se intervenute

successivamente alla nomina, danno invece luogo alla revoca della

stessa, analogamente a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 31 del

d.P.R. n. 1067 del 1953, regolante l'ordinamento della professione di

commercialista.

Nel ribadire la validità delle argomentazioni svolte con

l'ordinanza di rimessione, la parte privata ha infine rilevato

l'ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione alla

stessa misura cautelare amministrativa, si viene a determinare nei

confronti degli altri professionisti e dei pubblici dipendenti. Considerato in diritto

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, comma 3, ultimo periodo (rectius degli artt. 53, commi

1, lett. b), 2 e 3, e 54, comma 2, ultimo periodo) del d.P.R. 27

ottobre 1953, n.1067, nella parte in cui non prevede che la

sospensione di diritto dalle attività di spedizioniere doganale,

disposta a seguito di ordine o mandato di cattura, cessi con il

riacquisto della libertà da parte dell'imputato.

Ad avviso del giudice a quo, tale mancata previsione profila un

contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la rigidità

della misura amministrativa che ne esclude l'adattamento alle

circostanze concrete, quale la sopravvenuta rimessione in libertà

dell'interessato, oltre che apparire irragionevole in sé, determina

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina

prevista per l'equivalente misura cautelare dell'interdizione

provvisoria dalla professione o dal pubblico ufficio disposta,

"durante l'istruttoria", ai sensi degli "articoli 140 codice penale e

290 codice di procedura penale", per la quale è comunque stabilito

un limite massimo di durata. Altro contrasto viene ravvisato in

riferimento agli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione,

in quanto la predetta rigidità della misura amministrativa comporta

un ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro del

professionista.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, è fondata.

In proposito va ricordato che la Corte ha dichiarato (sentenza n.

766 del 1988) l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1,

lett. c), e comma 4, del d.P.R. n. 1067 del 1953, perché dal loro

combinato disposto derivava la permanenza della sospensione cautelare

dalla professione di dottore commercialista, conseguente ad emissione

del mandato di cattura anche dopo la concessione della libertà

provvisoria. L'illegittimità costituzionale delle predette norme fu

dichiarata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e cioè

sulla constatata irragionevolezza della persistenza della sospensione

di diritto, una volta ripristinata la situazione di libertà e sulla

ingiustificata situazione deteriore del professionista sospeso de

jure, in base ad un provvedimento amministrativo emanato in

conseguenza di un mandato di cattura, rispetto alla situazione del

professionista sospeso, ex art. 140 codice penale, con un

provvedimento del giudice soggetto invece a garanzia di durata.

Situazione non dissimile è quella che si produce per effetto

della disciplina oggetto della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza in esame, in quanto detta

norma concerne la sospensione obbligatoria dell'attività di

spedizioniere doganale per effetto di un ordine o mandato di cattura

dell'imputato esercente tale professione, senza che sia prevista la

cessazione della sospensione a seguito del riacquisto dello stato di

libertà. Difatti il terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 53 del

d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che è sempre disposta la sospensione

dello spedizioniere doganale quando per qualsiasi reato sia stato

emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura e, secondo

quanto ritiene il giudice a quo, dal collegamento di tale previsione

con il primo comma, lett. b), e con il secondo comma dello stesso

art. 53, nonché con il secondo comma, ultimo periodo, dell'art. 54,

deriva che la sospensione di diritto per emissione del mandato o

ordine di cattura venga meno soltanto con la sentenza, anche non

definitiva, di proscioglimento, di assoluzione o di condanna alla

pena della reclusione per un periodo non superiore ad un anno.

Orbene, pur potendosi condividere il risultato

dell'interpretazione sistematica formulata dal giudice a quo sulla

base del collegamento fra loro delle disposizioni richiamate, non

può invece seguirsi l'impostazione che esso propone, quando, sia

pure in termini problematici, sembra auspicare una pronuncia della

Corte che tenga in qualche modo conto del regime relativo alla

custodia cautelare, quale previsto dal nuovo codice di procedura

penale del 1988. Come risulta, difatti, dalla stessa ordinanza di

rinvio, il giudizio amministrativo, nel quale è stata sollevata la

questione in esame, ha per oggetto una vicenda maturatasi sotto il

regime dell'abrogato codice di procedura penale, in quanto

l'interessato era stato destinatario di un ordine di cattura seguito

da un provvedimento di libertà provvisoria. Né, dall'ordinanza di

rimessione, risulta che, con il sopravvenire del nuovo codice di

procedura penale del 1988, siano state adottate nuove misure

cautelari limitative della libertà personale, o che sia stato

modificato, alla stregua del nuovo regime, il titolo del precedente

provvedimento di libertà provvisoria, per cui non si vede quale

rilevanza potrebbe avere nel giudizio amministrativo a quo una

pronuncia che tenesse conto della nuova disciplina del processo

penale.

Il thema decidendum può riguardare perciò le norme impugnate

solo in relazione al regime delle misure limitatrici della libertà

personale e delle loro cause di cessazione quali previste nel codice

di procedura penale precedente, perché il provvedimento impugnato

dinanzi al giudice amministrativo è quello con cui è stato disposta

la sospensione a tempo indeterminato a seguito dell'ordine di cattura

emesso nei confronti del ricorrente, nonostante la già intervenuta

scarcerazione per effetto di un provvedimento di libertà

provvisoria.

Così circoscritta la questione sotto l'aspetto della rilevanza, è

necessario altresì precisare che, pur invocandosi nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione una dichiarazione di illegittimità

costituzionale riguardante esclusivamente l'art. 53, comma 3, ultimo

periodo, del d.P.R. n. 43 del 1973, tuttavia deve tenersi conto che

è lo stesso giudice a quo che, come si è già rilevato, nella

motivazione dell'ordinanza sottopone a scrutinio di legittimità

costituzionale la disciplina risultante dal combinato disposto

dell'art. 53, commi 1, lett. b), 2 e 3, e dell'art. 54, comma 2,

ultimo periodo, perché è in particolare quest'ultima disposizione

che, nel prevedere l'ipotesi di cessazione della sospensione di

diritto, non contempla la riacquisizione dello stato di libertà.

È perciò per effetto del combinato disposto dei commi richiamati

che, a detta dello stesso giudice a quo, si determina una situazione

identica a quella che, nella già richiamata sentenza n. 766 del

1988, aveva dato luogo alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale di un analogo complesso normativo riguardante un'altra

categoria di professionisti. Ed è dunque in relazione a tale

combinato disposto che i principi affermati in detta sentenza pongono

in evidenza, come si deduce nella ordinanza di rinvio, analoghi

profili di incostituzionalità, perché non appare razionale che un

provvedimento amministrativo, quale quello della sospensione

obbligatoria, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse

situazioni per le quali è previsto un provvedimento giudiziario,

come quello ex art. 140 codice penale, non offra al cittadino

analoghe garanzie di durata.

3. - L'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3

della Costituzione, assorbe i profili che fanno riferimento agli

altri parametri costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 53, commi 1,

lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non

prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale

venga meno con la concessione della libertà provvisoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:595 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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