Art. 141 — Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere

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La dogana puo' consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana. Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'art. 57, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, e designata la dogana di destinazione delle merci. A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il proprietario deve prestare cauzione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce. La dogana di partenza, eseguito l'accertamento, applica, per assicurare l'identita' e l'integrita' della merce, piombi od altri contrassegni ai colli, ai contenitori od ai veicoli, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento di esecuzione del presente testo unico o nelle convenzioni internazionali. Adempiute le formalita' prescritte nei precedenti commi la dogana rilascia la "bolletta di cauzione", la quale, oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione definitiva, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione. Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette "lasciapassare di merci estere".

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art141 · fonte del testo

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