Art. 145 — Scarico della bolletta di cauzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti delle merci giunte da altra dogana con la bolletta di cauzione o documento doganale equipollente si applicano le disposizioni degli articoli 95 e seguenti. I richiami fatti negli articoli 95 e 98 alla dichiarazione sommaria si intendono riferiti alla bolletta di cauzione. I termini di cui al secondo comma dell'art. 95 decorrono dalla data di presentazione delle merci stesse alla dogana di destinazione. Se dall'accertamento conseguente alla richiesta di una successiva destinazione doganale non risultano irregolarita', la dogana di destinazione rilascia un "certificato di scarico", il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione. Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della bolletta di cauzione od altre irregolarita', si sospende il rilascio del certificato di scarico o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarita'. In tali casi e' redatto apposito processo verbale, anche agli effetti degli articoli 305, 306 e 307. Il certificato di scarico puo' essere rilasciato anche prima dell'accertamento di cui al secondo comma quando, trattandosi di merce che viene introdotta in magazzini o recinti di temporanea custodia ovvero di merce spedita in esenzione da accertamento ai sensi dell'art. 143, non siano state riscontrate manomissioni ai colli, contenitori o veicoli o comunque non vi sia sospetto di irregolarita'. Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da accertamento non possono piu' rispedirsi ad altra dogana con la medesima procedura. Puo' essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui l'accertamento presenti particolari difficolta'. La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza da' diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa. Qualora le merci spedite con la bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 305, primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art145 · fonte del testo
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