Art. 142 — Trasporto effettuato in parte per via marittima
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le merci estere spedite da una dogana all'altra nei casi in cui il trasporto avviene in parte per via di mare, possono essere scortate per l'intero percorso da una unica bolletta di cauzione o documento equipollente, prescindendosi dalla emissione dei documenti doganali relativamente al tratto marittimo, purche' la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresi' una delle seguenti condizioni:
tolto: a) si tratti di merci in colli muniti di sigilli doganali o comunque di merci sicuramente identificabili;
tolto: b) si tratti di merci racchiuse in contenitori rispondenti ai requisiti convenuti in sede internazionale;
tolto: c) si tratti di merci trasportate mediante veicoli stradali o ferroviari che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati su navi traghetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art142 · fonte del testo
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