In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

  • a)su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
  • b)su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
  • c)sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro;
  • d)sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
  • a)gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180));
  • b)le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo ((16 novembre 2015, n. 180)), nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
  • a)il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
  • b)i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
  • c)il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e' pendente. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 14 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo tolto: [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] aggiunto: 16 novembre 2015, n. 180;

b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo tolto: [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] aggiunto: 16 novembre 2015, n. 180, nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. Ferme restando le disposizioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95ter · fonte del testo

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