Art. 88 — Esecutività delle sentenze

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Contro la sentenza del tribunale puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5. Il termine per il ricorso per cassazione e' ridotto alla meta' e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 16 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art88 · fonte del testo

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