[1]Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.

[2]Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti norme.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art225 · fonte del testo

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