Art. 79 — Banche comunitarie

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In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 23 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art79 · fonte del testo

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