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(( La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. )) Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'((articolo 72)), comma 6. (( Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73. )) Il ((provvedimento)) e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.)) 65 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile ((o lo statuto abilitano)) a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

65

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia".

Testo in vigore dal 16 novembre 2015 al 13 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 16 novembre 2015. 151 parole tolte, 92 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decretoaggiunto: La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quandotolto: :

tolto: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca;

tolto: b) siano aggiunto: ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimoniotolto: ;

tolto: c) lo scioglimento sia aggiunto: ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. Le funzioni delle … comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 72, comma 6. Il tolto: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari aggiunto: provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 73. Il tolto: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiunto: provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. aggiunto: 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno tolto: dalla data di emanazione del decretoaggiunto: , salvo che il provvedimento previsto dal comma 1tolto: , salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o tolto: che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. tolto: In casi eccezionali la aggiunto: La procedura puo' essere prorogatatolto: , per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato aggiunto: per lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1tolto: ; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima Banca d'Italiaaggiunto: . Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo … societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile tolto: abilita aggiunto: o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

    Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art70 · fonte del testo

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