Art. 65 — Ambito della vigilanza su base consolidata

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La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

  • a)societa' appartenenti a un gruppo bancario;
  • b)societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
  • c)societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  • d)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
  • e)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
  • f)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
  • g)(( LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15));
  • h)societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
  • i)societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 10 marzo 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 25 febbraio 2007. 99 parole tolte, 83 parole aggiunte in 6 capoversi.

d) tolto: societa' finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreche' tali societa' siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69 aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;

e) tolto: societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d) aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;

f) tolto: societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e) aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;

g) tolto: societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle societa' indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;

h) societa'tolto: , diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati tolto: nelle lettere d), e), g) e aggiunto: nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. Nei confronti dei soggetti inclusi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art65 · fonte del testo

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